Lo Statuto

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA

art. 1
E’ costituita in Vercurago l’associazione denominata “GRUPPO ESCURSIONISTI VERCURAGHESI LUMACA” abbreviato in “G.E.V. LUMACA”.

art. 2
L’associazione ha sede in Vercurago (LC) Via San Gerolamo, n. 12.

art. 3
Lo scopo dell’associazione è di far conoscere e propagandare l’interesse per la montagna in tutti i suoi molteplici aspetti promuovendo e favorendo lo sviluppo delle attività escursionistica, alpinistica, sportiva, ricreativa culturale e turistica ad essa legate, l’educazione alla cura e al rispetto dell’ambiente.

art. 4
Le normali attività del gruppo sono:
sostenere e curare iniziative per gli associati e per escursioni, gite e trekking
– organizzare corsi di escursionismo giovanile
– organizzare corsi di sci
– organizzare il campeggio sociale
– partecipare ed organizzare gare di marcia e di sci
– favorire e promuovere manifestazioni e nuove attività nello spirito delle finalità e degli scopi statutari.

art. 5
L’associazione non ha scopo di lucro, è apolitica ed aconfessionale.

art. 6
La durata dell’associazione è a tempo indeterminato, ed è associata ad una Federazione sportiva Nazionale.

ASSOCIATI

art. 7
I soci si distinguono in ordinari, benemeriti, onorari.
Sono soci ordinari coloro che versano all’associazione la quota sociale annua fissata dal Consiglio direttivo.
L’adesione all’associazione è libera ed è aperta a tutti.
Il Consiglio direttivo tuttavia, ha la facoltà di non accogliere l’iscrizione per fondati o gravi motivi.
Le decisioni assunte dal Consiglio direttivo sono insindacabili.
Sono soci benemeriti coloro che si sono resi meritevoli di particolari azioni di aiuto e sostegno all’attività dell’associazione.
Sono nominati dal Consiglio direttivo e non sono tenuti al pagamento della quota associativa per l’anno corrente.
Sono soci onorari coloro che, per eminenti meriti personali, vengono ammessi come tali dall’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo. Non sono tenuti al pagamento della quota associativa a vita.
Hanno diritto al voto tutti i soci che hanno compiuto i 14 anni di età.
Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci che hanno compiuto il diciottesimo anno di età.

art. 8
L’anno, sociale inizia, il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il termine utile per Il tesseramento va dal gennaio al 31 marzo.

art. 9
Decade da socio ordinario l’associato che non rinnova la quota associativa annua, che manifesta per iscritto volontà di recedere, che è radiato con decisione del Consiglio direttivo presa con maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti per gravi azioni contrarie agli scopi sociali o lesive del buon nome della società.

art. 10
Tutti i soci in regola hanno diritto:
a) a prendere parte a tutte le attività promosse ed organizzate dall’associazione
b) alle pubblicazioni dell’associazione
c) a frequentare i locali dell’associazione nei giorni e nell’orario di apertura
d) a godere di tutte le facilitazioni promosse dall’associazione
e) ad avanzare proposte di miglioramento delle attività dell’associazione
f) all’utilizzo dei materiali di proprietà dell’associazione messi a disposizione dei soci
g) a prendere visione degli atti e dei registri disponibili.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

art. 11
Sono organi dell’associazione:
– l’Assemblea generale dei soci
– il Consiglio direttivo

art. 12
Organismo sovrano è l’assemblea dei soci.
L’assemblea generale dei Soci è costituita da tutti i Soci onorari, benemeriti e ordinari.
L’assemblea generale dei Soci ha tutti i poteri per deliberare in merito agli scopi sociali; essa si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all’anno entro il 31 dicembre per discutere sulla relazione morale, rendiconto dell’esercizio sociale e programmazione delle attività per l’anno nuovo predisposta dal Consiglio direttivo.
La convocazione è fatta dal Presidente del Consiglio direttivo con avviso contenente l’ordine del giorno spedito a ciascuno dei soci almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
L’assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. L’assemblea delibera a maggioranza semplice la relazione morale e il rendiconto dell’anno in corso, le previsioni e i programmi predisposti dal Consiglio direttivo e provvede sulle questioni che siano ad essa sottoposte dal Consiglio direttivo.
L’assemblea potrà essere inoltre convocata in seduta straordinaria ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo riterrà opportuno o quando vi sia la richiesta da parte di almeno un quarto dei Soci aventi diritto al voto.
L’assemblea straordinaria dovrà essere convocata rispettando le modalità previste per quella ordinaria.

art. 13
Il Consiglio direttivo è composto da tredici membri che vengono eletti mediante votazione da tutti i Soci aventi diritto al voto.
Il Consiglio direttivo provvede al suo interno a nominare il Presidente il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, nonché la funzione di controllo della gestione di tesoreria che sarà svolta da due Consiglieri. Dura in carica due anni e potrà essere rieletto.
In caso di dimissioni di un Consigliere durante la carica, subentra il primo dei non eletti.
Le cariche sociali assunte e svolte sono senza alcun compenso.
Il Consiglio direttivo si riunisce di norma una volta al mese oppure ogni volta che sia ritenuto opportuno dalla maggioranza dei Consiglieri. Provvede all’organizzazione di tutta l’attività sociale.

PATRIMONIO- ENTRATE – ESERCIZIO SOCIALE

ART. 14
Il patrimonio dell’associazione è costituito da tutti i beni e valori di proprietà dell’associazione.
Le entrate sono costituite da:
– quote di tesseramento
– contributi eventuali da enti o persone
– varie
L’esercizio sociale va dalla data dell’assemblea ordinaria dell’anno precedente alla data dell’assemblea dell’anno in corso.

SCIOGLIMENTO

ART. 15
L’associazione può essere sciolta in assemblea straordinaria che delibera con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto.
Deliberato lo scioglimento della società il patrimonio sociale verrà devoluto a locali istituti di beneficenza o ad Enti assistenziali o ad altre associazioni del territorio, sempre senza finalità di lucro, aventi analoghi scopi sociali.

CONTROVERSIE

ART. 16
Ogni controversia tra i soci o tra i soci e l’Associazione, in dipendenza del presente statuto o della gestione sociale, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo d’accordo tra le parti.
Per altri punti non considerati dal presente Statuto, è valido il regolamento F.I.E.